Che cos’è il Transfer Pricing

Abbiamo deciso di condividere con voi il vademecum del Transfer Pricing! 

A partire da oggi, e per un totale di 3 appuntamenti, pubblicheremo un capitolo del vademecum del Transfer Pricing.  

3 articoli per inaugurare la nostra nuova sezione News che nasce con un doppio obiettivo: da un lato fare chiarezza su una materia così delicata e complessa e, all’altro,  condividere aggiornamenti sulle ultime novità riguardanti il Transfer Pricing.

Ecco i titoli, nel box sotto il primo articolo dei tre:

  • Che cos’è il TP e linee guida italiane
  • Metodologie di definizione dei prezzi di trasferimento 
  • Transfer Pricing & Penalty Protection 

Che cos’è il TP? 

Le imprese multinazionali che effettuano transazioni infragruppo, ossia tra imprese appartenenti al medesimo gruppo ma residenti in differenti Paesi, sono soggette ad una specifica normativa fiscale denominata Transfer Pricing. Il TP si applica quindi a (i) transazioni commerciali (requisito oggettivo) che avvengono (ii) tra imprese “associate” residenti in Paesi diversi (requisito soggettivo).

Ogni singolo Stato di residenza dell’impresa multinazionale, al fine di preservare il proprio potere impositivo, applica, nel rispetto  della normativa convenzionale (ex art. 9 del modello OCSE contro le doppie imposizioni), la normativa domestica (in Italia si fa riferimento all’art. 110, comma 7 del Tuir ) che definisce i criteri generali da seguire nella determinazione dei redditi transnazionali realizzati nel proprio territorio dall’impresa multinazionale stessa. 

La normativa del Transfer Pricing è ancorata al principio “arm’s length”  ossia che le transazioni infragruppo avvengano alle medesime condizioni che sarebbero stateapplicate tra parti indipendenti, ossia a valori di libera concorrenza. 

Le linee guida italiane del TP, finalizzate all’applicazione del principio arm’s lenght, sono disposte dal Decreto Ministeriale del 14 maggio 2018 che contiene alcune specifiche norme, mentre si fa esplicito rimando alle OECD Transfer Pricing Guidelines per gli altri aspetti applicativi. I criteri seguiti in Italia in materia di Transfer Pricing sono quindi conformi ai principi OCSE e, di conseguenza, allineati di massima alle norme vigenti in altri Paesi OCSE. 

L’impresa italiana, appartenente a gruppo multinazionale che è soggetta alla normativa TP, deve eseguire specifici adempimenti fiscali al momento della redazione della dichiarazione dei redditi. In particolare, nella Dichiarazione è richiesto di indicare l’eventuale posizione dell’impresa nell’ambito di gruppi internazionali, l’ammontare complessivo rispettivamente di costi e ricavi derivanti da operazioni intercompany, ed il possesso, eventuale, di “idonea documentazione”. 

A tale riguardo, la normativa italiana prevede un regime opzionale per la predisposizione di idonea documentazione che è finalizzato ad evitare l’applicazione di sanzioni (regime di c.d. “penalty protection”) in caso di accertamenti dovuti alla contestazione da parte dei verificatori della determinazione dei prezzi di trasferimento inter-company. 

L’idonea documentazione è rappresentata da Master File e Documentazione Nazionale. Tali documenti devono seguire sia nella struttura formale sia in quella sostanziale le disposizioni contenute nel provvedimento dell’agenzia delle entrate del 23 novembre 2020. 

Le imprese che vogliono aderire al regime di penalty protection devono predisporre l’idonea documentazione prima dell’invio della dichiarazione annuale dei redditi. I soggetti Ires, aventi l’esercizio sociale coincidente con l’anno solare, hanno come termine ultimo la data di presentazione della dichiarazione dei redditi  (attualmente, è il 30 novembre dell’anno successivo e quindi, ad esempio, in caso di esercizio riguardante l’anno solare 2022, il termine ultimo della dichiarazione è il prossimo 30 novembre 2023). 

Il regime di penalty protection è garantito a condizione che la Documentazione integri i requisiti formali e sostanziali richiesti dalla norma. In generale, l’idonea documentazione dovrebbe fornire, in caso di verifica fiscale, tutti i dati e le informazioni necessarie al fine di svolgere una appropriata analisi di transfer pricing, indicando una accurata descrizione delle transazioni ed includendo l’analisi di comparabilità 

Infine, sempre in tema di oneri documentali, in caso di Gruppi di imprese che hanno i ricavi totali dal bilancio consolidato di gruppo non inferiori ad euro 750 milioni, la società “madre” deve predisporre anche una specifica documentazione, ossia il Country by Country Report o cd “CbCR”. Il CbCR è presentato all’Agenzia delle Entrate entro i dodici mesi successivi all’ultimo giorno del periodo di imposta di rendicontazione del gruppo multinazionale.