Metodologie di definizione dei prezzi di trasferimento

La definizione dei prezzi di trasferimento inter-company si basa sul principio di libera concorrenza come stabilito dal Decreto Ministeriale del 14 maggio 2018 che contiene le linee guida italiane di Transfer Pricing.

Il principio di libera concorrenza richiede di individuare un’operazione non controllata, ossia eseguita con parti terze, che risulti  “comparabile” rispetto ad una specifica operazione inter-company.

Per valutare la comparabilità, occorre considerare i termini contrattuali, le funzioni svolte dalle parti coinvolte, le caratteristiche dei beni o servizi coinvolti, le circostanze economiche e le strategie aziendali.

Un’operazione non controllata è considerata comparabile a un’operazione controllata ai fini del Transfer Pricing quando non ci sono differenze significative che influenzano in modo rilevante l’indicatore finanziario utilizzato nel metodo più appropriato. In caso di differenze, è possibile apportare rettifiche per eliminare o ridurre gli effetti di tali differenze ai fini della comparazione.

La valorizzazione di un’operazione controllata avviene applicando il metodo più appropriato caso per caso, scelto considerando punti di forza e debolezza, adeguatezza alle caratteristiche economiche, disponibilità di informazioni affidabili e grado di comparabilità.

metodi per definire i prezzi di trasferimento sono:

  • Metodo del Confronto di Prezzo: Confronta il prezzo praticato in operazioni controllate con quello in operazioni non controllate comparabili.
  • Metodo del Prezzo di Rivendita: Confronta il margine lordo tra un acquirente in un’operazione controllata e un acquirente in operazioni non controllate comparabili.
  • Metodo del Costo Maggiorato: Confronta il margine lordo sui costi in operazioni controllate con quello in operazioni non controllate comparabili.
  • Metodo del Margine Netto della Transazione: Confronta il rapporto tra il margine netto e una base di commisurazione con quello in operazioni non controllate comparabili.
  • Metodo Transazionale di Ripartizione degli Utili: Attribuisce a ciascuna impresa associata una quota di utile derivante da un’operazione controllata, basata su accordi di operazioni non controllate comparabili.

In caso di uguale affidabilità, il metodo del confronto di prezzo sarebbe preferibile. 

Il principio di libera concorrenza è applicato operazione per operazione. Tuttavia, se un’impresa associata realizza due o più operazioni controllate che risultano tra loro strettamente legate, o che formano un complesso unitario, tale da non poter essere valutate separatamente in maniera affidabile, tali operazioni devono essere aggregate in maniera unitaria ai fini dell’analisi di comparabilità.